Dichiarati inammissibili dalla Cassazione i ricorsi proposti da Leonardo Bevilacqua (due anni e sei mesi) e Gaetano Rubino (un anno e 8 mesi, pena sospesa) contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, il 18 marzo 2025, aveva confermato le condanne per concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore di Frascineto, titolare di un centro ippico, per non adempiere alo sgombero di una mandria di trenta capi di bestiame (cavalli, poni e asini) da un’area di proprietà del municipio di Campo Calabro. Con la decisione depositata all’esito dell’udienza del 25 novembre 2025, la seconda sezione penale ha ritenuto manifestamente infondate tutte le doglianze difensive, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità e la solidità dell’impianto motivazionale dei giudici di merito.
Il fatto finito in tribunale
La vicenda giudiziaria ha avuto origine da un “messaggio” inviato dall’imputato Dario Arcudi, originario di Campo Calabro, alla persona offesa. Gaetano Rubino avrebbe fatto da tramite per recapitare il “pizzino mafioso”, grazie al rapporto di conoscenza con Leonardo Bevilacqua, ritenuto vicino agli “zingari” di Cosenza. Quest’ultimo, a sua volta, era stato contattato da Francesco Paiano di Oppido Mamertina. Arcudi, volendo salvare la sua attività imprenditoriale, aveva esclamato che «i ciucci di Campo Calabro non si toccano». Gli equini secondo quanto accertato dalle indagini della Squadra Mobile di Cosenza, sostavano da tempo all’interno dell’area pubblica senza il pagamento di un canone. Per questo motivo dal Comune di Campo Calabro era partito l’ordine di sgombero, affidato all’imprenditore di Frascineto che aveva vinto una regolare gara d’appalto per espletare quel servizio. Le indagini della Squadra Mobile di Cosenza, avevano permesso di confermare l’esistenza di una sequela di contatti avvenuti nel periodo incriminato (Arcudi-Paiano, Paiano-Bevilacqua, Bevilacqua-Rubino). L’inchiesta inoltre aveva certificato i rapporti di conoscenza pregressa fra le tre diverse coppie, documentando altri tentativi di boicottaggio del trasloco degli animali operati da Arcudi.
Non a caso, quest’ultimo si sarebbe rivolto all’uomo incaricato di trasportare i cavalli a Cosenza, convincendolo a sottrarsi a quel compito. E poi, quando l’imprenditore parte offesa in questa vicenda aveva deciso di rinunciare all’incarico per questione personali, sempre lui sarebbe arrivato a contattare il nuovo custode per chiedergli di non immischiarsi nella vicenda.
Il ricorso delle difese
Rigettati dalla corte tutte le motivazioni sulle ricostruzione delle responsabilità prodotte dalle difese dei condannati in via definitiva. Particolarmente significativa è la conferma, da parte della Cassazione, dei criteri applicativi dell’aggravante del metodo mafioso. La Corte ribadisce che tale aggravante può sussistere anche in assenza di una struttura mafiosa formalmente organizzata, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano forme e modalità tipicamente mafiose, idonee a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Nel caso in esame, il contenuto del messaggio e il contesto ambientale hanno giustificato pienamente il riconoscimento dell’aggravante.
Con la declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.