L’uomo attraverso l’avvocato Erica Pranno citò in giudizio Anas S.p.A. ritenendola custode della sede autostradale, e segnalando che nel tratto interessato mancavano reti di recinzione, necessarie a impedire l’ingresso di animali sulla carreggiata. Nel corso del giudizio, Anas sostenne la propria estraneità, attribuendo la responsabilità a Comune di Morano Calabro e ASP, competenti in materia di randagismo. L’ente gestore parlò di evento imprevedibile e fortuito, non riconducibile a negligenza nella manutenzione, e accusò il conducente di guida imprudente.

Dopo l’istruttoria, il Giudice di Pace ha accolto invece le tesi della difesa dell’automobilista, riconoscendo la responsabilità esclusiva di Anas. Il magistrato ha osservato che la natura chiusa e delimitata dell’autostrada consente al gestore di prevenire l’ingresso di “agenti esterni”, come animali randagi, attraverso una corretta recinzione e manutenzione. Determinante, ai fini della decisione, la prova fotografica e testimoniale che ha mostrato l’assenza di protezioni nel tratto teatro del sinistro, smentendo le difese dell’ente.

Alla luce delle evidenze raccolte, il Giudice di Pace ha condannato Anas S.p.A. al risarcimento integrale dei danni materiali subiti dal ricorrente, escludendo ogni responsabilità di ASP e Comune di Morano Calabro.